ALLEGATO B

(previsto dall’articolo 5, comma 6)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell’articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente

 

   D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

   D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

   D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

   D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

   D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

   D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

   D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

   D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

   D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

   D10 Incenerimento a terra

   D11 Incenerimento in mare

   D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

   D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

   D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

   D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)